Pignoramento conto corrente per stipendio o pensione: nuovi limiti e regole imposte dal ddl 83/2015, cosa cambia?

29/07/2015

Il nuovo decreto legge n. 83/2015 modifica molti aspetti in materia fallimentare, civile e processuale civile. Di seguito: l’impatto della norma sul pignoramento presso terzi titolari di conto corrente bancario, i nuovi limiti applicati, a cosa andrà incontro il creditore che violerà tali limiti imposti.

I nuovi limiti imposti si applicano per il pignoramento di stipendi, di pensioni, di altre somme ad essi assimilati come Tfr, indennità percepite in luogo delle pensioni, assegni, salari ecc.

La modifica si riferisce alla quota della base pignorabile dello stipendio, della pensione o di qualsiasi altra indennità ad essi assimilata, che non potrà dunque più essere integralmente pignorata

  • prima del decreto legge n. 83/2015, in caso di pignoramento di pensioni o stipendi accreditati sul conto corrente, se il pignoramento fosse stato notificato in banca (o poste), le somme depositate potevano essere pignorate al 100%, se invece l'atto di pignoramento veniva notificato al datore di lavoro o all'Inps, poteva essere pignorato solo il quinto dello stipendio e/o pensione;
  •  il decreto legge n. 83/2015 fissa invece il cosiddetto minimo vitale impignorabile.

Se il creditore viola tale norma, pignorando somme superiori a quelle stabilite, andrà incontro l'inefficacia del pignoramento limitatamente alle somme eccedenti la soglia e non pignorabili. L'inefficacia è rilevabile d'ufficio dal giudice dell'esecuzione.

 Con le modifiche intervenute con il D.L. 83/2015 diviene fondamentale il momento in cui le somme vengono accreditate sul conto ovvero prima o dopo il pignoramento, infatti:

  1. se l’accredito in banca avviene prima del pignoramento, le somme possono essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale;
  2. Dopo il pignoramento, la base imponibile cambia ed è la seguente: la misura dell’assegno sociale mensile aumentata della metà

a) per i crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice delegato;

b) per i crediti dello Stato, Province o Comuni: nel limite di 1/5;

c) per il pignoramento in concorso di più cause creditorie (alimenti, tributi, altre cause) fino alla metà della base pignorabile;

 d) per ogni altro credito nel limite di 1/5.

Sintetizzando: in base alle nuove disposizioni normative, gli istituti di credito potranno bloccare i conti correnti bancari nei limiti previsti soltanto se le somme accreditate derivano da pensioni o stipendi/salari, se invece vengono accreditate somme aventi causale diversa, il conto, limitatamente a quelle somme, rimane aggredibile senza alcun limite.

Erica Venditti

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