Cassazione : al via la notifica di atti giudiziari anche alla dimora abituale

05/07/2013

Con la sentenza n. 11550 del 14 Maggio 2013, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha riconosciuto piena legittimità alla notifica di atti giudiziari effettuata ad un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza.

 

Nel caso che ha dato origine alla pronuncia in questione, veniva notificato un decreto ingiuntivo in un luogo diverso dalla residenza anagrafica del debitore e, in particolare, presso il luogo del suo effettivo domicilio individuato grazie alle indagini di un’agenzia investigativa; qui la notifica dell’atto veniva accettata dal custode dell’immobile.

Su questa base veniva proposta opposizione tardiva, dichiarata inammissibile in primo grado; al contrario la Corte d’appello, considerandola ammissibile, revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo illegittima la notifica eseguita a un indirizzo diverso da quello di residenza. E’ contro questa decisione che veniva proposto ricorso per cassazione.

 

Nel dettaglio, la Suprema Corte con la sentenza in questione stabilisce che:

- “le rilevanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell’effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le attese risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori di fatto in via abituale”;

- “le risultanze anagrafiche possono essere superate da qualsiasi fonte di convincimento, come ad esempio la corrispondenza intercorsa tra le parti prima del giudizio, ovvero il comportamento della persona che accetta di ricevere l’atto per conto del destinatario”.

Ne consegue che deve darsi valore al luogo dove abitualmente dimora l’individuo destinatario dell’atto, piuttosto che alla residenza anagrafica che potrebbe essere differente.

Nel caso di specie, quali elementi probatori che possono essere prodotti in giudizio al fine di provare l’effettiva dimora, erano stati presentati due documenti:

- le risultanze dell’indagine svolta da un’agenzia investigativa che aveva identificato quale effettiva dimora del debitore il luogo dove veniva in effetti notificato il decreto ingiuntivo;

- una lettera in cui il procuratore del debitore riconosceva che al debitore stesso era stato notificato il decreto ingiuntivo in questione (che, di conseguenza, sulla base di tale corrispondenza, sarebbe stato opponibile a tempo opportuno).

Ciò posto, le motivazioni che secondo i giudici di legittimità  rendono censurabile la sentenza impugnata sono:

- la mancata valutazione da parte dei giudici di merito di tali prove documentali;

- l’evidenza che “ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l’accertamento della irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, ma occorre altresì la prova, il cui onere grava sull’opponente, che a cagione della nullità l’ingiunto non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto e non è stato in grado di proporre una tempestiva opposizione”.

E’ su questa base che la Suprema Corte, ha accolto il ricorso e ha cassato con rinvio, la pronuncia impugnata.

 

Dott.ssa Giulia Vico

Ufficio Legale

Confidence Investigazioni

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